Al fine di consentire all’INPS di effettuare tempestivamente gli adempimenti ai quali è tenuto in qualità di sostituto d’imposta, i datori di lavoro interessati dovranno inviare telematicamente all’INPS, entro e non oltre il 21 febbraio 2022, i dati relativi ai compensi per fringe benefit e stock option erogati nel corso del periodo di imposta 2021 al personale cessato dal servizio durante l’anno 2021. I flussi che perverranno tardivamente rispetto alle tempistiche sopra descritte non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno.
A renderlo noto è l’INPS, con il messaggio n. 401 del 26 gennaio 2022.
L’art. 51, comma 1, del Dpr. 22 dicembre 1986, n. 917, stabilisce che:
La disposizione richiamata stabilisce il cd. “principio di onnicomprensività” che comporta l’assoggettamento a tassazione di tutto ciò che il lavoratore dipendente riceve in relazione al rapporto di lavoro, fatte salve le eccezioni ivi previste. L’ampia locuzione legislativa ricomprende, oltre alla retribuzione corrisposta in danaro, anche quei vantaggi accessori, quali i fringe benefit e le stock option, che i lavoratori subordinati possono conseguire come integrazione della retribuzione.
A tale riguardo, per l’anno 2020, l’art. 112 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, ha elevato a 516,46 euro annui l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito.
Il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, modificando il citato art. 112 al comma 1, ha poi confermato all’art. 6- quinquies il predetto limite di 516,46 euro anche per il periodo d'imposta 2021.
Al riguardo, l’art. 23, comma 3, del Dpr. 29 settembre 1973, n. 600, prevede che, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, il sostituto d’imposta è tenuto ad effettuare il conguaglio fiscale di fine anno. Inoltre, l’Istituto, come tutti i sostituti d’imposta, è tenuto a trasmettere telematicamente all’Amministrazione finanziaria i flussi delle Certificazioni Uniche, ai fini della dichiarazione precompilata dei redditi dei contribuenti.
Al fine di consentire all’INPS di effettuare tempestivamente gli adempimenti ai quali è tenuto in qualità di sostituto d’imposta, i datori di lavoro interessati dovranno inviare telematicamente, entro e non oltre il 21 febbraio 2022, i dati relativi ai compensi per fringe benefit e stock option erogati nel corso del periodo di imposta 2021 al personale cessato dal servizio durante l’anno 2021. I flussi che perverranno tardivamente rispetto alle tempistiche sopra descritte non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno.
Saranno tuttavia oggetto di rettifiche delle Certificazioni Uniche, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente, nelle annotazioni, l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Per l’invio dei dati è necessario utilizzare l’applicazione “Comunicazione Benefit Aziendali”, disponibile sul sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso:
Nel menu di sinistra della pagina web è presente un collegamento ipertestuale (“Comunicazione Benefit Aziendali”), che, selezionato, presenta un pannello che consente di scegliere fra le seguenti opzioni:
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