Frequenza al 100% per l’aggiornamento dei Coordinatori per la sicurezza
Pubblicato il 08 ottobre 2014
A seguito di richiesta di parere avanzata dalla Federcoordinatori in merito all’
aggiornamento professionale dei
Coordinatori per la sicurezza della durata complessiva di 40 ore, la Commissione competente in materia di salute e sicurezza, con la risposta all’
interpello n. 19 del 6 ottobre 2014, ha chiarito che il quadro normativo di cui al D.Lgs. n.
81/2008, delinea inequivocabilmente l’obbligo di frequenza almeno nella misura del
90% dei corsi di formazione per i succitati Coordinatori per la sicurezza.
Invece, per i
corsi di aggiornamento, anche in considerazione del fatto che tale aggiornamento può essere distribuito nell’arco del
quinquennio, la frequenza deve necessariamente essere pari al
100% delle ore minime previste.
In conclusione, coloro che abbiano effettuato l’aggiornamento di durata inferiore a quella prevista, non potranno esercitare l’attività di coordinatore, ai sensi dell'art. 98 del T.U., fin quando non avranno completato l'aggiornamento stesso per il monte ore mancante.