Fotovoltaico da fondo agricolo. I limiti per il forfait del 25%

Pubblicato il 16 ottobre 2015

Per gli anni 2014 e 2015, l'articolo 22, comma 1-bis, D.L. n. 66 del 2014, relativamente al reddito derivante dalla produzione e dalla cessione di energia fotovoltaica in caso di attività connessa a quella agricola, ha fissato l'applicazione della tassazione forfettaria del 25% alla sola produzione e cessione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche oltre i 260.000 kWh anno, in presenza dei criteri di connessione individuati dalla circolare n. 32/E del 2009.

Diversamente, per la parte di reddito derivante dall’energia prodotta in eccesso, si applicano le regole ordinarie in materia di reddito d’impresa.

Entro il limite dei 260.000 kWh, la produzione e la cessione di energia da fonti fotovoltaiche sono da considerare attività connesse a quella agricola e rientrano nel reddito agrario.

Sono i chiarimenti forniti dall'agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 86 del 15 ottobre 2015, ad una srl agricola che produce una rilevante quantità di energia e non rientra nei limiti fissati dalla circolare 32/2009.

Produzione di energia come attività connessa

La legge n. 266/2005 ha considerato la produzione di energia fotovoltaica un’attività agricola connessa pur se atipica, in quanto il suo svolgimento non richiede all’imprenditore agricolo l’impiego di prodotti derivanti dalla coltivazione del fondo.

L'Agenzia, con circolare 32/2009, ha stabilito che la produzione e la cessione di energia fino a 200 Kw se esercitata da un’impresa agricola, si considera sempre attività agricola connessa; oltre i 200 Kw, si considera connessa se derivante da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati realizzati su strutture aziendali esistenti (ad esempio tetti dei fabbricati), se il volume d’affari derivante dall’attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) è superiore al volume d’affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 KW, se, entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 KW di potenza installata eccedente il limite dei 200 KW, l’imprenditore dimostra di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l’attività agricola.

Sul punto è intervenuta anche la Corte costituzionale, con sentenza n. 66 del 2015, affermando che la base della materia è il codice civile e che, quindi, assume rilevanza il fondo come risorsa primaria dell’impresa agricola e che se è utilizzato per la collocazione di impianti fotovoltaici deve comunque risultare “normalmente impiegato nell’attività agricola”.

Novità dal 2016 con il Dl n. 66/204

Con l'art. 22 di tale provvedimento, a partire dal periodo d’imposta 2016 (per coloro che hanno l’esercizio coincidente con l’anno solare), si stabilisce che la determinazione del reddito imponibile derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica e calore da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti prodotti da coltivazioni vegetali provenienti prevalentemente dal terreno effettuata dagli imprenditori agricoli avverrà applicando ai corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione il coefficiente di redditività del 25 per cento, salvo opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, per la parte generata dai primi 200 KW di potenza nominale installata.

Oltre tale limite, in assenza di uno dei requisiti di connessione previsti dalla circolare n. 32/E del 2009, l’energia prodotta sarà considerata come produttiva di reddito d’impresa.

Invece, per gli anni 2014 e 2015 è stata prevista una disciplina transitoria per la quale si applica la tassazione forfettaria alla sola produzione e cessione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche oltre i 260.000 kWh anno, se sussistono i criteri di connessione individuati dalla circolare n. 32/2009.

Entro i 260.000 kWh, la produzione e la cessione di energia da fonti fotovoltaiche sono considerate produttive di reddito agrario.

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