Con sentenza n. 12076 depositata il primo giugno 2015, il Tribunale di Roma, nona sezione civile, ha accolto la domanda dei genitori di un minorenne, che avevano convenuto i responsabili di una testata giornalistica, perché fossero condannati a risarcire i danni per aver violato il diritto d'autore insistente su alcune foto scattate dal proprio figlio.
Il minore, in particolare, aveva scattato e pubblicato sulla propria pagina Facebook, alcune fotografie rappresentanti un noto fenomeno sociale.
Poco tempo dopo tuttavia, aveva inaspettatamente riscontrato che alcune di queste immagini erano state pubblicate, senza alcuna menzione del suo nome, in una testata giornalistica nazionale, a corredo di una serie di articoli sulla tematica sociale rappresentata. E ciò, senza che gli fosse stata chiesta alcuna autorizzazione o corrisposto alcun compenso per lo sfruttamento economico delle immagini.
In ordine alla paternità delle foto in questione, con la presente pronuncia, il Tribunale ha innanzitutto chiarito che, pur se la pubblicazione di una fotografia sulla pagina personale di un social network (nella specie Facebook) non costituisca di per sé prova della titolarità dei diritti di proprietà intellettuale sul contenuto, tuttavia, in mancanza di altre emergenze probatorie di segno contrario (come ad esempio l'indicazione del nome di un terzo quale fotografo o la condivisione di altra pagina web), può assurgere a presunzione grave precsia e concordante della titolarità dei diritti fotografici. In ogni caso il Tribunale ha qui ritenuto che gli attori avessero sufficientemente porvato detta titolarità.
Così come provati sono risultati gli altri presupposti richiesti dall'art. 90 L.a., ovvero l'abusività della pubblicazione delle immagini, senza il necessario consenso dei genitori esercenti la potestà sul minore.
Pertanto – ha concluso il Tribunale – questi ultimi, in nome e per conto del figlio, hanno diritto alla tutela risarcitoria prevista dalla menzionata normativa, seppur più limitata ex art. 87 e ss. L.a. in quanto trattasi di fotografie "semplici" (ovvero riproduzioni documentali senza particolare impronta creativa). Tutela qui comprensiva anche dell'ulteriore danno patrimoniale dovuto al pregiudizio ed alla minor risonanza pubblicitaria per mancata indicazione, quale autore, del nominativo del minorenne.
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