L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/2023 ha illustrato le modifiche in materia di imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate a favore delle forze armate.
Il Consiglio dell’Unione europea, su proposta della Commissione europea, ha emanato la Direttiva 2019/2235 del 16 dicembre 2019 con l’obiettivo di migliorare le capacità europee nel settore della difesa e della gestione delle crisi e di potenziare la sicurezza e la difesa dell’Unione.
Tale Direttiva è stata adottata nel nostro ordinamento per mezzo del Decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 72, che ha apportato alcune importanti variazioni all’articolo 72 del Dpr n. 633/72 (Decreto IVA).
Il recepimento in Italia della Direttiva sugli sforzi di difesa UE ha previsto una modifica dell’articolo 72 del Decreto Iva, in particolar modo per ciò che riguarda il trattamento IVA delle cessioni di beni e prestazioni di servizi eseguite nei confronti delle forze armate dell’Unione europea.
In particolare, vengono aggiunte all’articolo 72 del decreto IVA nuove specifiche ipotesi di non imponibilità ad IVA, equiparando alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 del decreto IVA anche altre tipologie di cessioni.
NOTA BENE: L’agevolazione consistente nella non imponibilità già prevista per le operazioni di difesa in ambito Nato viene, ora, estesa anche alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi nei confronti delle forze armate di altri stati membri dell'Ue.
Pertanto, sono considerate non imponibili, pur conservando il diritto alla detrazione sul lato acquisto:
ATTENZIONE: In base all’articolo 4 del Dlgs n. 72/2022, tali disposizioni si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022.
Per effetto delle nuove norme, sono operazioni non imponibili, con diritto a detrazione “a monte”, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che, congiuntamente:
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 8/2023, ricorda che per le cessioni di beni trasportati o spediti dal fornitore, o da terzi per suo conto, dall’Italia al territorio di un altro Stato membro, o viceversa, trovano applicazione anche le disposizioni relative alle vendite a distanza intracomunitarie.
Da ciò deriva, pertanto, che in base alla nuova normativa non sono imponibili ai fini IVA:
ATTENZIONE: Specifica la circolare agenziale che “risultano escluse da tale disposizione, in forza della formulazione letterale della stessa, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi da chiunque effettuate in Italia nei confronti di forze armate italiane”.
Analogamente, la disciplina non include le operazioni destinate a missioni civili, anche laddove queste rientrino nell’ambito della “PSDC”.
Diversamente, il regime di “non imponibilità IVA” richiede non solo che i destinatari delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia siano forze armate stanziate in uno Stato membro diverso dall’Italia, ma anche che tali forze armate appartengano a uno Stato membro “diverso da quello di introduzione” dei beni o dei servizi.
Da ciò deriva che rientrano nella previsione in esame anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi (territorialmente rilevanti in Italia) effettuate nei confronti di forze armate italiane che siano stanziate in un altro Stato membro per ottemperare ad un compito di PSDC.
ATTENZIONE: Per beneficiare della non imponibilità per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi è necessario che le forze armate, nella loro veste di committenti dei servizi o cessionari dei beni, utilizzino l’apposito modello di “certificato di esenzione dall’IVA o dalle accise” di cui all’allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282 del 2011, per comunicare ai propri fornitori la sussistenza dei requisiti indispensabili per fruire della non imponibilità stessa.
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