La sopravvenienza di un impedimento oggettivo, imprevedibile ed inevitabile che impedisca il trasferimento del contribuente nell'immobile acquistato presso il Comune ove egli intende trasferirsi, esclude la decadenza dall'agevolazione prima casa, senza che al riguardo possano esigersi comportamenti ulteriori, come il reperimento di altro immobile nel medesimo Comune per ivi trasferirvisi fino a quando diventi possibile utilizzare quello acquistato con beneficio fiscale.
Nella specie, in particolare, il mancato trasferimento di residenza ha trovato causa nell'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria resesi necessarie e di notevole impegno, riguardanti la demolizione ed il rifacimento della copertura del fabbricato e della scala comune, deliberati dall'assemblea condominiale successivamente all'acquisto.
Trattasi dunque di opere caratterizzate da assoluta necessarietà ed inevitabilità, rispondendo alla finalità di urgente conservazione del fabbricato in ragione di imprevisti attinenti alla struttura dell’edificio medesimo. Ciò che conferisce a dette opere il carattere di “forza maggiore”, tale da comportare la conservazione del beneficio prima casa, anche qualora il contribuente risulti impossibilitato a trasferire la propria residenza entro i 18 mesi dall'acquisto dell’immobile.
E’ quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, con sentenza n. 8351 del 27 aprile 2016, respingendo il ricorso dell’Agenzia delle entrate avverso la pronuncia con cui i giudici territoriali avevano ritenuto illegittima la revoca delle agevolazioni acquisto prima casa.
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