Forum Lavoro 2014: contratto a termine senza co.co.pro.

Pubblicato il 22 maggio 2014 Nel corso di Forum Lavoro 2014, organizzato dai CDL e tenuto il 21 maggio, sono state fornite numerose risposte a questioni dubbie che presenta la legge di conversione (n. 78/2014) del Dl Lavoro (n. 34/2014).

Apprendistato

Con riferimento all’obbligo di stabilizzazione degli apprendisti, grazie alla modifica apportata al nuovo comma 3 bis, art. 2, D.Lgs. n. 167/2011, solo per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro.

I contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, hanno, tuttavia, la possibilità di individuare limiti diversi.

Dal computo della suddetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa.

Infine, qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è ancora consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi.

Contratto a termine

Circa l'assunzione con contratto a termine, per cui occorre rispettare il limite numerico del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno in cui si effettua l'assunzione a termine, i tecnici del ministero del Lavoro hanno spiegato che il tetto del 20% “opera con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato”: sono quindi escluse altre forme di lavoro non subordinato come i co.co.pro..

In merito all'applicazione della sanzione prevista in caso di sforamento del tetto del 20% , si precisa che la nuova sanzione trova posto solo per i nuovi contratti.

Durc online

Il Dl 34 ha cercato di semplificare la procedura del Durc online: viene cancellato lo sportello unico previdenziale in quanto l'interrogazione avverrà tramite il codice fiscale dell'azienda attraverso il sito Inps, Inail o Cassa Edile.
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