In materia di obbligo formativo dei revisori legali, la circolare n. 28 del 19 ottobre 2017 della Ragioneria dello Stato del MEF, in considerazione della difficoltà degli enti formatori a racchiudere tutti gli eventi formativi nell’ultimo trimestre dell’anno, ritiene validi - ai fini della maturazione dei 20 crediti richiesti - tutti i corsi e gli eventi formativi erogati dai canali di formazione autorizzati che si siano svolti entro il 31 dicembre 2018, purché conformi al programma ministeriale 2017.
La circolare del 19 ottobre integra la precedente n. 26 del 6 luglio 2017, che comunque, ove non sia diversamente disposto, si considera integralmente confermata.
Il documento ricorda che uno dei canali attraverso il quale può attuarsi la formazione è quello diretto offerta dal MEF tramite piattaforme digitali; la piattaforma digitale è stata resa disponibile solo a partire dal 5 ottobre 2017 sul sito istituzionale www.revisionelegale.mef.gov.it per tutti gli iscritti nel Registro dei revisori legali.
Le altre modalità attraverso cui può essere svolta la formazione sono:
La circolare n. 28/2017 precisa che l’ammissibilità a considerare utili ai fini della formazione riguardante il 2017 i corsi svolti nel 2018 non deve essere considerata una proroga, che può essere disposta solo da una norma di rango primario. Ciò comporta che il revisore legale dovrà ottemperare nel 2018 all’obbligo formativo, in modo autonomo rispetto ai crediti da maturare nell’ambito della formazione relativa al 2017.
E’ stata effettuata una integrazione al Programma di aggiornamento professionale del 2017 con determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. 183112 dell’11 ottobre 2017, che ha apportato semplificazioni all’assolvimento degli obblighi formativi valevoli per finalità diverse ma relative ad argomenti, almeno in parte, coincidenti.
La materia di primo livello “contabilità generale” è stata integrata con argomenti riguardanti la formazione specifica richiesta dal D.M. 15 febbraio 2012, n. 23, in “contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali”, che, tra l’altro, ha validità ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali per l’anno 2018.
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