Formazione professionale dottori commercialisti, modifiche al Regolamento

Pubblicato il 24 agosto 2019

Il nuovo Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, approvato dal CNDCEC nella seduta del 12 giugno 2019, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 15 agosto 2019.

Le novità entrano in vigore dal giorno stesso delle pubblicazione del nuovo Regolamento

Commercialisti, formazione obbligatoria

Lo svolgimento della “formazione professionale continua” è obbligo giuridico e deontologico per gli iscritti nell’Albo. Sono tenuti a svolgere l’attività di formazione professionale continua anche i professionisti sospesi dall’esercizio della professione.

La formazione professionale continua si articola nei seguenti distinti ambiti:

Il periodo di formazione professionale continua è triennale. I trienni formativi sono fissi a decorrere dal 1° gennaio 2008 e costituiscono il riferimento temporale per tutti gli iscritti. L’anno formativo decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Per i nuovi iscritti nell’Albo, per coloro che passano dall’Elenco Speciale nell’Albo e per coloro che, pur essendo iscritti nell’Albo, cessano dalla condizione di non esercenti l’attività professionale, l’obbligo formativo ha inizio dal 1° gennaio dell’anno successivo all’iscrizione nell’Albo, al passaggio nell’Albo, oppure alla cessazione della condizione di non esercente l’attività professionale, con conseguente riduzione del numero di crediti triennali.

Commercialisti, esenzione formazione professionale continua

Alcune novità in materia di formazione professionale continua riguardano i casi di esenzione. Rispetto al precedente Regolamento, in vigore dal 1° gennaio 2018, il nuovo Regolamento riconosce l’esenzione dallo svolgimento della formazione professionale continua anche agli iscritti che assumono cariche pubbliche elettive.

Resta fermo, infatti, che l’iscritto può essere esentato dallo svolgimento della formazione professionale continua nei casi:

Questa precisazione sulla correlazione della riduzione dei crediti al periodo di effettiva interruzione dell’attività professionale è, ora, riferita anche ai casi di malattia grave debitamente documentata del coniuge, dei parenti e degli affini entro il 1° grado e dei componenti il nucleo familiare, che comporti l’interruzione dell’attività professionale dell’iscritto per almeno sei mesi non derivante da sanzioni disciplinari.

Analogamente, è adesso esentato dalla formazione professionale continua l’iscritto all’Albo che assume cariche pubbliche elettive per le quali la vigente legislazione prevede la possibilità di usufruire di permessi o aspettativa dal lavoro per la durata del mandato. L’esenzione comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel triennio formativo in misura proporzionale al periodo di assunzione della carica elettiva.

Infine, vi possono essere altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore, che Il Consiglio dell’Ordine valuta e decide discrezionalmente sulla base della singola istanza di esonero.

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