Al fine di valutare le inadempienze in materia di formazione professionale continua, gli Ordini dei commercialisti e degli esperti contabili possono applicare l’articolo 6 - esenzioni - del regolamento sulla formazione professionale continua anche agli anni 2014-2015.
La precisazione giunge dalla nota informativa n. 48 del 10 ottobre 2017 del Cndcec la quale rammenta che il regolamento in questione è entrato in vigore il primo gennaio 2016 ossia nel corso del triennio formativo 2014-2016. Però, per uniformare nel territorio nazionale la valutazione delle inadempienze relative all’obbligo formativo si è ritenuto utile estendere l’efficacia di alcune disposizioni al periodo precedente.
In particolare, l’articolo 6 sulle esenzioni e l’articolo 15 contenente la tabella per il riconoscimento delle attività formative particolari possono essere applicati anche agli anni 2014 e 2015, se più favorevoli all’iscritto.
Ai sensi dell’articolo 6 del regolamento sulla formazione professionale continua, l’iscritto può essere esentato dalla formazione nei casi di:
Con riferimento all’articolo 15, la nota informativa n. 48 stabilisce che, qualora la tabella includa attività non previste nel previgente regolamento, oppure preveda dei limiti massimi di crediti acquisibili nell’anno aumentati rispetto al regolamento precedente, essi sono applicabili anche per gli anni 2014 e 2015.
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