Anche l'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 non sarà conteggiato ai fini del triennio formativo.
Nella predetta annualità, ciascun avvocato dovrà adempiere l'obbligo formativo mediante il conseguimento di minimo 15 crediti formativi, di cui almeno 3 nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale e 12 nelle materie ordinarie.
I crediti formativi acquisiti nel 2022 potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD.
E' quanto deciso dal Consiglio Nazionale Forense nella delibera n. 513 del 21 dicembre 2021, assunta tenendo conto della situazione emergenziale Covid.
Nella delibera, sono indicate anche ulteriori procedure che, oltre alla formazione continua, potranno essere organizzate in modalità telematica.
Si tratta:
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