Il CNF ha messo a punto alcune FAQ in materia di formazione continua volte a fornire chiarimenti sulle delibere adottate nell’ambito della situazione di emergenza da COVID-19.
Nello specifico, il Consiglio Nazionale Forense ha inteso dare risposta ai diversi quesiti ricevuti dai Consigli dell’Ordine del territorio, con particolare riferimento alla Delibera n. 168 del 20 marzo 2020 e relativa applicazione.
Nell’elenco di “domande e risposte frequenti” viene così precisato che l’anno 2020, in considerazione dell’eccezionalità della situazione verificatasi a seguito della pandemia da Coronavirus, è un anno a sé, che non rientra in nessun triennio formativo.
Anche per tale anno permane la necessità di rispettare l’obbligo formativo acquisendo un numero minimo di crediti formativi che, tuttavia, in virtù della delibera n. 168/2020, è stato stabilito in 5, di cui 3 nelle materie ordinarie e 2 nelle materie obbligatorie (deontologia, ordinamento professionale e previdenza forense).
Il CNF offre quindi precisazioni per quanto riguarda le modalità per acquisire i crediti formativi: per il 2020, valgono tutte le regole di cui agli articoli 12 e 13 del Regolamento n. 6/2014 sulla formazione obbligatoria (lezioni, seminari, corsi in presenza, attività formative, formazione a distanza).
Tenuto conto, però, dell’eccezionalità del periodo e dell’obbligo di distanziamento sociale “non vige il limite di cui al sesto comma dell’art. 12 del cit. Reg. che pone un massimo del 40% dei crediti conseguibili con Formazione a distanza”.
Di conseguenza, nel corrente anno, tutti i crediti possono essere conseguiti mediante formazione a distanza (e-learning, streaming, webinar, videoconferenza) e tale possibilità riguarda sia i 5 crediti minimi da conseguire obbligatoriamente, sia i crediti attribuiti dalla partecipazione a ulteriori eventi formativi.
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