Forma della disdetta della contrattazione collettiva aziendale

Pubblicato il 28 novembre 2018

Il principio di libertà della forma si applica anche all'accordo o al contratto collettivo di lavoro di diritto comune, di guisa che essi - a meno di eventuale diversa pattuizione scritta precedentemente raggiunta ai sensi dell'art. 1352 c.c. dalle medesime parti stipulanti - ben possono realizzarsi anche verbalmente o per fatti concludenti.

Tale libertà della forma dell'accordo o del contratto collettivo di lavoro concerne anche i negozi connessivi, come il recesso unilaterale ex art. 1373, comma 2, c.c.

La parte che eccepisce l'avvenuto recesso unilaterale è onerata ex art. 2697, comma 2, c.c. della prova relativa e, ove alla manifestazione orale segua, su richiesta dell'altro o degli altri contraenti, una dichiarazione scritta del medesimo tenore, è altresì onerata della prova del carattere meramente confermativo - anziché innovativo - di tale successiva dichiarazione.

Questo è il principio di diritto emesso dalla Suprema Corte di Cassazione, sentenza n. 30264 del 22 novembre 2018, a proposito di un’opposizione a decreti ingiuntivi aventi ad oggetto somme riconosciute a titolo di premio aziendale, nel caso di disdetta orale della contrattazione integrativa aziendale da parte di una società.

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