Prosegue il filone delle indicazioni fornite dall’agenzia delle Entrate circa l’applicazione del regime forfetario e relative cause di esclusione.
Nella risposta n. 134 del 6 maggio 2019, le Entrate affrontano il caso della causa ostativa per la quale non possono avvalersi del regime agevolativo le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.
Le Entrate ribadiscono che l’applicazione del regime forfetario è stata rivista dalla legge di bilancio 2019, che ha riformulato alcune delle cause ostative alla sua applicazione.
In merito, è intervenuta la circolare 9 del 10 aprile 2019 dove è stato precisato che la nuova causa ostativa – ossia il divieto di avvalersi del regime forfetario per le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro – va verificata al termine del periodo d’imposta.
Quindi, il contribuente, già dipendente di una società, che nel 2018 ha avviato un’attività di lavoro autonomo come agente di commercio, aderendo al regime forfetario e maturando, in quell’anno, provvigioni prevalentemente nei confronti dell’ex datore di lavoro, e che nel 2019 presume di realizzare ricavi verso quel soggetto per meno del 50% del fatturato complessivo, può:
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