Il Fondo bilaterale di solidarietà per il personale delle aziende di trasporto pubblico include ora, fra i propri destinatari, le aziende non coperte dalla normativa in materia di integrazione salariale.
E’ stato infatti pubblicato nella G.U. n. 230 del 2 ottobre 2023 il decreto del Ministero del lavoro datato 29 agosto 2023, volto appunto ad adeguare le attività e le competenze del Fondo: vediamo di che si tratta.
Il Fondo trasporto pubblico, istituito dal decreto interministeriale 9 gennaio 2015, n. 86985, costituisce una gestione dell’INPS e ha lo scopo di assicurare tutele ai lavoratori delle aziende pubbliche e private che svolgono servizi di trasporto pubblico autofiloferrotranviari e di navigazione sulle acque interne e lagunari, con esclusione di quelle ricomprese nel campo di applicazione di analoghi fondi di settore già costituiti e di quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocità
Nello specifico, il Fondo provvede:
L'importo dell'assegno di integrazione salariale è pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale, fino ad un importo massimo mensile individuato ai sensi del comma 5-bis, dell'art. 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e per una durata massima regolata nel seguente modo:
L'integrazione dell'indennità NASpI in relazione a cessazioni collettive o individuali del rapporto di lavoro per ragioni aziendali ovvero per risoluzione consensuale a seguito della procedura prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nei casi previsti dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 22/2015, assicura invece per tutta la durata di percezione della NASpI, un livello di trattamento, comprensivo della NASpI, pari al massimale NASpI maggiorato di 250 euro mensili.
Su richiesta del lavoratore, o su espressa previsione degli accordi sindacali aziendali, la prestazione può essere erogata in soluzione unica se analoga modalià sia stata autorizzata dall'INPS con riferimento all'indennità NASpI.
Il lavoratore destinatario dell'assegno straordinario è tenuto, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e durante il periodo di fruizione dell'assegno stesso, a dare tempestiva comunicazione al datore di lavoro e al Fondo dell'eventuale instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, ai fini della revoca o della rideterminazione dell'assegno stesso.
NOTA BENE: La fruizione dell'assegno straordinario non è infatti cumulabile con la percezione di reddito da lavoro subordinato o autonomo, con la conseguente riduzione dell’importo fino a concorrenza dei predetti redditi
Le domande di accesso alle prestazioni ordinarie sono presentate nell’arco temporale compreso tra i trenta e i quindici giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività eventualmente programmata.
L'esame delle richieste viene svolto secondo le seguenti priorità:
Fermo restando tale ordine di priorità, l'esame delle richieste avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande.
Per le prestazioni di integrazione salariale e che riguardano lavoratori inseriti in piani di riconversione o riqualificazione professionale è dovuto un contributo mensile dello 0,50% (di due terzi a carico dell’azienda e un terzo a carico del lavoratore), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
E’ previsto poi il versamento di un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, dovuto dal datore di lavoro nelle seguenti misure:
In caso di ricorso alle prestazioni di integrazione della NASpI, è dovuto infine, dal datore di lavoro e per l'intera durata di fruizione di tale prestazione, un contributo integrativo mensile pari al 77% dell'integrazione.
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