Fondo solidarietà Settore trasporto aereo

Pubblicato il 17 novembre 2016

Con la circolare n. 198 del 2016, l'Ente di previdenza nazionale fornisce le istruzioni per la verifica del termine di decadenza di 6 mesi per richiedere il rimborso delle prestazioni integrative del Fondo di solidarietà trasporto aereo e del sistema aeroportuale, connesse ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria anticipate dalle aziende ai lavoratori.

Nella circolare si legge che il Dlgs n. 148/2015, entrato in vigore il 24/09/2015, all’articolo 39, comma 1, ha previsto che ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26, si applicano le medesime disposizioni che regolano le modalità di erogazione e il termine per il rimborso delle prestazioni di integrazione salariale disposto dall’art. 7, commi da 1 a 4.

Termini di decadenza

Nello specifico, l'articolo 7, comma 3, del citato decreto legislativo ha previsto che per i trattamenti richiesti a decorrere dal 24/09/2015 (data di entrata in vigore) o, se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data, la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.

Fermo restando che le prestazioni integrative dei trattamenti di cassa integrazione straordinaria previsti da accordi stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2016 sono erogate ai lavoratori direttamente dall’INPS, il termine di decadenza di sei mesi per richiedere il rimborso delle prestazioni integrative del Fondo, connesse ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria, anticipate dalle aziende ai lavoratori è così articolato ed esemplificato:

a) per le prestazioni integrative di CIGS richieste a partire dal 6 giugno 2016, o, se richieste antecedentemente, non ancora concluse entro tale data, la domanda di rimborso deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata del periodo di concessione; diversamente, se la deliberazione concessiva del Fondo è adottata successivamente alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione del trattamento di CIGS, la domanda di rimborso deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data della deliberazione;

b) per i trattamenti integrativi su CIGS richiesti e conclusi prima del 6 giugno 2016, il termine di sei mesi decorre da tale data e, quindi, saranno posti in decadenza eventuali richieste di rimborso successive al 6 dicembre 2016.

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