Il MiSE ha reso note le modalità di funzionamento del Fondo per il trasferimento tecnologico individuando i criteri e le condizioni per la partecipazione nel capitale di rischio e di debito delle imprese destinatarie. Vengono altresì individuati altri interventi per il sostegno all'innovazione e al trasferimento tecnologico.
L’istituzione del Fondo è stata prevista dall'art. 42, DL n. 34/2020 (Decreto Rilancio), con la finalità di sostenere e accelerare i processi di innovazione, crescita e ripartenza duratura del sistema produttivo nazionale.
Il Fondo ha disponibilità economica pari ad euro 500.000.000, fatti salvi eventuali nuovi stanziamenti previsti da disposizioni normative o amministrative.
Il soggetto attuatore è l'Agenzia ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile, che si avvale della “Fondazione Enea Tech”.
L’art. 5 del decreto del 4 dicembre 2020 – in G.U. n. 6 del 9 gennaio 2021 – prevede che gli interventi del Fondo in parola siano rivolti a sostenere lo sviluppo di tecnologie strategiche per la competitività del Paese attraverso l'investimento in imprese target ossia che:
a) costituiscono PMI innovative e con elevato potenziale di crescita, non quotate e operanti su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento per quelle qualificabili:
start-up innovative;
PMI innovative;
spin off e spin out di università, centri e istituti di ricerca sia pubblici sia privati, parchi scientifici e tecnologici;
b) sono in via di costituzione o costituite da non più di sessanta mesi e si trovano nella fase di avvio dell'attività imprenditoriale e, comunque, in un ambito di intervento pre-commerciale e pre-competitivo;
c) operano o prevedono di operare in ambiti tecnologici di interesse strategico nazionale, con priorità per le tecnologie healthcare, l'information technology, il settore della green economy e il deep tech (additive manufacturing, nanotecnologie, nuovi materiali, robotica, intelligenza artificiale).
Gli investimenti del Fondo per il trasferimento tecnologico possono essere: interventi in equity e quasi equity, prestiti convertibili e strumenti finanziari di partecipazione, contratti e grant contenenti opzioni convertibili. La forma che assumono è legata alle caratteristiche ed alle specifiche esigenze di finanziamento delle imprese target e dei progetti da sostenere.
Per ciascuna impresa, è previsto un intervento in misura non inferiore a euro 100.000 e non superiore a euro 15.000.000, secondo i limiti previsti dalla disciplina agevolativa di volta in volta applicabile.
Le operazioni possono avvenire sia in modo autonomo, quale unico investitore, sia in coordinamento o co-investimento con imprese, fondi istituzionali o privati, organismi ed enti pubblici.
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