La Corte di cassazione ha accolto, con rinvio, il ricorso avanzato da un uomo, imputato per il delitto di tentata truffa aggravata, avverso il provvedimento di sequestro conservativo emesso, su richiesta dei difensori delle parti civili, nei confronti di un immobile di sua proprietà.
Il ricorrente lamentava che fosse stata posta in essere una violazione di legge in quanto il bene sottoposto a sequestro era precedentemente confluito in un fondo patrimoniale che egli aveva acceso con la moglie, oggetto di rituale trascrizione ed annotazione a margine dell’atto di matrimonio e, quindi, opponibile erga omnes.
Per contro, il credito posto a fondamento della misura cautelare non era riconducibile al soddisfacimento di bisogni familiari in quanto, secondo l’ipotesi accusatoria, derivava dall’esistenza di vizi occulti asseritamente sottaciuti dall’imputato nella trattativa, oggetto di imputazione, che aveva portato alla permuta del cespite immobiliare poi concluso con la stipula di un contratto.
Motivo ritenuto fondato dalla Suprema corte, la quale, con sentenza n. 12627 del 19 marzo 2018, ha ricordato la previsione di cui all’articolo 194, comma primo, del Codice penale dove si stabilisce che “gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole prima del reato, non sono efficaci rispetto ai crediti indicati nell’art. 189, qualora si provi che furono da lui computi in frode” nonché, all’ultimo comma, dove è sancita l’inapplicabilità della previsione “per gli atti anteriori di un anno al commesso reato”.
Nella specie, il giudice di merito aveva escluso l’impignorabilità del bene conferito nel fondo in epoca precedente la consumazione del reato con argomenti errati, assumendo l’inopponibilità del vincolo in ragione della natura ex delicto dell’obbligazione garantita. Il tutto, non tenendo conto della citata previsione di cui all’articolo 194 c.p.
La relativa ordinanza, pertanto, andava annullata, con rinvio per un nuovo giudizio di merito.
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