La presentazione dell’istanza di rimborso a saldo del Fondo nuove competenze è ammessa anche oltre il 31 dicembre 2023: tutte le aziende hanno infatti diritto a fruire dei centocinquanta giorni previsti dalle norme di attuazione del Fondo.
Questo quanto emerge dal Comunicato Anpal n. 12596 del 4 settembre 2023, che si aggiunge ai numerosi interventi chiarificatori emanati dall’Agenzia in tema di Fondo nuove competenze, per la cui trattazione si veda il precedente articolo “Fondo nuove competenze: in chiaro attestazione delle competenze e tempi della formazione”.
L’Avviso pubblico finalizzato alla realizzazione degli interventi afferenti alla seconda edizione del Fondo nuove competenze di cui all’art. 88 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) è stato approvato il 10 novembre 2022 dall’Anpal, con il Decreto del proprio commissario straordinario n. 320.
Il Fondo eroga contributi economici ai datori di lavoro privati, anche a partecipazione pubblica, che stipulino accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro da destinare a percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori.
Viene perciò rimborsato il costo delle ore di lavoro oggetto di rimodulazione e destinate alla frequenza di corsi di formazione di durata compresa, per ciascun lavoratore, fra le quaranta e le duecento ore.
Rispetto alla precedente, due sono le principali novità di questa seconda edizione:
L'invio della domanda deve essere fatto tramite MyANPAL l'area riservata di Anpal che offre a cittadini, operatori e aziende servizi online collegati all'ingresso o reingresso nel lavoro.
Si tratta di una piattaforma digitale che porta al consolidamento del Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (Siupl), ormai avviato da anni.
Per quanto riguarda i termini, la presentazione dell’istanza di rimborso a saldo del Fondo nuove competenze è dunque ammessa anche oltre il 31 dicembre 2023: questa la novità del Comunicato n. 12596 del 4 settembre 2023.
Con il precedente comunicato n. 11795 del 7 agosto 2023 l’Agenzia aveva infatti, al contrario, precisato che non era possibile accogliere le richieste di proroga rispetto al termine di centocinquanta giorni, in quanto i tempi definiti dall’Avviso sono stati previsti dalla fonte di finanziamento dell’intervento, vale a dire dalle risorse React Eu confluite nel Programma operativo nazionale sistemi di politiche attive per l’occupazione, cofinanziato dal Fse e riconducibile alla Programmazione 2024 – 2020, per la cui linea di finanziamento il termine di ammissibilità delle spese è fissato al 31 dicembre 2023.
Era stato altresì disposto che l’eventuale parziale realizzazione delle attività programmate non avrebbe peraltro pregiudicato il diritto al rimborso del costo del lavoro relativo ai dipendenti effettivamente impegnati nella formazione.
Tornando sui propri passi, a seguito delle numerose richieste intervenute in tal senso, l’Anpal chiarisce innanzitutto che tutte le istanze, a prescindere dalla data di approvazione, hanno diritto a utilizzare tutti i centocinquanta giorni previsti dall’Avviso e che tale termine decorre dal giorno seguente la comunicazione dell’approvazione dell’istanza.
Si vuole ovviare in questo modo ad una possibile penalizzazione per tutte quelle aziende che, per ragioni procedurali, hanno ricevuto la notifica di approvazione senza la possibilità di avvalersi del termine di centocinquanta giorni stabiliti nel Bando.
Infine, prosegue l’Agenzia, nei casi di superamento dell’anno 2023 la copertura finanziaria ci sarà sulla base di eventuali economie che emergano in sede di rendicontazione degli interventi oggetto delle intese, nonché con quelle realizzate nelle annualità precedenti al 2022.
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