Con la nota interpretativa dell’8 settembre 2021, l’ANPAL ha fornito utili chiarimenti per una migliore comprensione di taluni aspetti relativi al funzionamento del Fondo Nuove Competenze (FNC) in relazione a:
Nel caso di istanza (cumulativa) presentata dai Fondi paritetici Interprofessionali e dal Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori, il termine finale per realizzare i percorsi di sviluppo è pari a 120 giorni.
Al riguardo si precisa che il termine dei 120 giorni si applica a tutte le istanze (cumulative e singole) che prevedono, anche successivamente alla loro approvazione, e comunque prima dell’avvio dell’azione formativa, l’adesione ai Fondi ovvero per tutte quelle istanze che prevedono, già all’interno del progetto formativo, percorsi di sviluppo delle competenze da realizzare attraverso Avvisi a valere sul Conto di sistema di un Fondo paritetico Interprofessionale o attraverso iniziative del Fondo per la formazione.
Dunque, il termine di 120 giorni potrà essere prorogato, previa richiesta motivata da parte del datore di lavoro e successivo eventuale accoglimento da parte di ANPAL di questa.
Al fine di poter usufruire del termine dei 120 giorni, è obbligatorio che l’azienda invii tramite PEC ad ANPAL all’indirizzo “fondonuovecompetenze@pec.anpal.gov.it” la comunicazione di avvenuta adesione ai Fondi. Tale comunicazione deve dare evidenza dell’approvazione del Piano formativo da parte dei Fondi.
La comunicazione dei dati consentirà ad ANPAL di aggiornare in applicativo il termine per la realizzazione delle attività portandolo da 90 a 120 giorni.
Per il computo dei termini per la realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze e per la presentazione della richiesta di saldo, si fa presente che è necessario far riferimento agli atti con cui la stessa Agenzia si è espressa rispetto alle singole istanze, in quanto il sistema applicativo online potrebbe non essere aggiornato in tempo reale.
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