L’INPS, con circolare n. 43 del 29 febbraio 2016, ha ricordato che dal 1° dicembre 2015 è soppresso il Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti a favore del personale dipendente delle aziende private del gas.
Da tale data cessa ogni contribuzione al Fondo e non viene liquidata nessuna nuova prestazione mentre viene istituita presso l'INPS la Gestione ad esaurimento del Fondo Gas che subentra nei rapporti attivi e passivi in capo al soppresso Fondo.
A carico della suddetta Gestione vengono posti gli oneri riguardanti i trattamenti pensionistici integrativi esistenti alla data del 30 novembre 2015 nonché le pensioni ai superstiti derivanti dai predetti trattamenti integrativi.
Stante quanto sopra, l’Istituto fornisce indicazioni relative a:
Chiarisce la circolare n. 43/2016 che i lavoratori nuovi assunti che abbiano superato il periodo di prova e gli assunti con contratto a termine, sono iscrivibili al fondo Gas, solo al momento della conferma in servizio ovvero della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato: in tali casi l'iscrizione è retrodatata fin dalla data di assunzione.
Tuttavia, poiché il Fondo Integrativo Gas è stato soppresso, la retrodatazione dell’iscrizione e l’obbligo di versamento del contributo integrativo, non saranno più possibili per i lavoratori confermati in servizio ovvero per le trasformazioni dei rapporti a tempo indeterminato che si verificheranno dal 1° dicembre 2015 in poi.
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