Fondo di solidarietà trasporto aereo: come compilare i flussi retributivi

Pubblicato il 22 novembre 2023

Con la circolare 17 ottobre 2023, n. 87, sono stati forniti chiarimenti in merito al nuovo processo di gestione dei pagamenti delle prestazioni integrative della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) erogate dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e sistema aeroportuale.

In particolare, l’INPS specifica che, per i periodi di mancata prestazione, i datori di lavoro, in sede di trasmissione dei flussi retributivi, devono esporre il valore zero nell’apposito campo del flusso Uniemens.

Si precisa che a decorrere dal 17 ottobre 2023, il periodo utile per il calcolo della retribuzione lorda di riferimento è individuato nei dodici mesi “mobili” ovverosia un periodo di 12 mensilità che non tenga conto delle mensilità caratterizzate dall’assenza di retribuzione ed eventualmente idoneo a retrocedere nel tempo sino a concorrenza di dodici mensilità contraddistinte dalla presenza di retribuzione.

Pertanto, sono le predette 12 mensilità che verranno utilizzate dall’Istituto previdenziale per l’elaborazione della retribuzione lorda media, utile a determinare la prestazione integrativa del Fondo.

L’Inps con il messaggio 21 novembre 2023, n. 4139, fornisce le indicazioni per la corretta trasmissione dei flussi retributivi dei singoli lavoratori.

Vediamo di seguito le nuove indicazioni.

Corretta gestione della trasmissione dei dati

Per i soli lavoratori che abbiano avuto accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria a zero ore, maternità, aspettativa non retribuita, congedo straordinario, congedo parentale o che comunque non abbiano retribuzioni in periodi di competenza decorrenti da aprile 2022, i datori di lavoro dovranno variare l’elemento <ImportoAnnoMeseRif> inserendo il valore zero.

Considerando che applicando il predetto periodo mobile di riferimento, si ricadrebbe nell’arco temporale compreso tra gennaio 2020 e la cessazione dell’emergenza epidemiologica fissata al 31 marzo 2022 (periodo neutralizzato come da messaggio INPS n. 1336/2021), le retribuzioni da tenere conto sono quelle relative ai dodici mesi precedenti alla mensilità di competenza gennaio 2020.

I datori di lavoro devono effettuare la variazione entro il mese di competenza dicembre 2023.

Modalità di calcolo retribuzione mensile

In presenza di neutralizzazione delle ore/giornate di mancata prestazione lavorativa, con riferimento ai casi di mensilità parzialmente retribuita, la retribuzione da esporre nel flusso Uniemens dovrà essere calcolata  rapportando la retribuzione percepita alle ore/giornate effettivamente retribuite nel mese e moltiplicando la retribuzione oraria giornaliera che ne deriva per il numero di ore/giornate del mese che l’interessato avrebbe prestato se non fossero intervenuti gli eventi che hanno determinato la mancata prestazione di lavoro.

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