Nell’ambito del Fondo di solidarietà del trasporto aereo, il periodo decorrente da gennaio 2020 fino alla cessazione dell’emergenza epidemiologica e al ripristino della normale attività deve essere neutralizzato ai fini dell’individuazione della retribuzione di riferimento. Infatti, per tutte le domande di accesso alle prestazioni integrative del Fondo, il cui periodo di riferimento ricada, in tutto o in parte, nel suddetto arco temporale, il periodo utile da considerare per il calcolo della retribuzione lorda di riferimento è dato dai 12 mesi precedenti al mese di gennaio 2020.
A darne notizia è l’INPS, con il messaggio n. 1336 del 30 marzo 2021, specificando che per tutte le prestazioni autorizzate sulla base delle retribuzioni riferite al periodo da neutralizzare, ciascuna azienda dovrà procedere alla trasmissione all’Istituto dei nuovi dati retributivi.
L’art. 5, co. 2, del Decreto Interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016 prevede che il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale eroghi una prestazione integrativa, tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all’80% della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media:
La retribuzione lorda di riferimento va poi rapportata al numero di ore (o di giornate, per il personale navigante) retribuite nei 12 mesi di riferimento, al fine di evitare, nei casi di mancata prestazione di lavoro per qualsiasi ragione durante il periodo preso a base per il calcolo, che il lavoratore interessato subisca una decurtazione del beneficio previsto.
Con la circolare n. 132/2016, l’INPS ha specificato che i periodi di mancata prestazione lavorativa (ad esempio, malattia/maternità, allattamento, adozione/affidamento, permessi legge 5 febbraio 1992, n. 104, congedo parentale, malattia del bambino, donazione sangue, esami universitari, mancato impiego da parte dell’azienda), a eccezione delle mancate prestazioni riferibili a provvedimenti disciplinari, debbano essere “sterilizzati”.
Pertanto, al fine di evitare che detti periodi comportino un abbattimento della retribuzione, con inevitabile riduzione del beneficio previsto, gli stessi sono neutralizzati e non entrano nel calcolo della retribuzione media di riferimento.
Quindi, nel caso in cui il lavoratore nei 12 mesi precedenti la domanda sia stato in mobilità ordinaria ovvero abbia usufruito di una sospensione per CIGS a zero ore, occorre tenere conto dell’ultima retribuzione utile percepita.
Pertanto, il periodo di riferimento da considerare per il calcolo della prestazione integrativa è rappresentato dai 12 mesi antecedenti la data della domanda di accesso alla prestazione erogata dal Fondo, con conseguente rideterminazione di detto periodo ad ogni successiva presentazione di una nuova istanza.
Nell’anno 2020 il settore del trasporto aereo ha registrato, per effetto dei noti eventi connessi all’emergenza epidemiologica, un drastico calo del volume di traffico, con inevitabili ripercussioni sulle retribuzioni dei lavoratori, che, a causa della conseguente diminuzione dell’attività lavorativa, hanno subito sensibili riduzioni.
L’eccezionalità dei fenomeni non previsti né prevedibili nell’ambito dello scenario socio-economico di riferimento del D.I. n. 95269/2016, unitamente all’esigenza di garantire sempre il pieno raggiungimento del fine ultimo della norma sopra descritta, ha imposto la necessità di una revisione degli attuali meccanismi di calcolo della retribuzione lorda, con particolare riguardo alla possibilità di neutralizzare tutto il periodo interessato dall’emergenza pandemica.
A tal fine, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, valutando positivamente una ipotesi prospettata dall’INPS, ha chiarito che il periodo decorrente da gennaio 2020 fino alla cessazione dell’emergenza epidemiologica e al ripristino della normale attività deve essere neutralizzato ai fini dell’individuazione della retribuzione di riferimento.
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