Il decreto interministeriale 29 settembre 2023 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riguardante l’adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2023.
Il decreto in trattazione modifica le disposizioni previste dal decreto ministeriale n. n. 103594 del 9 agosto 2019 alla luce dell’accordo del 27 dicembre 2022, come integrato dall’accordo del 22 giugno 2023.
Il Fondo individua i criteri e i limiti della prestazione dell’assegno di integrazione salariale alle nuove disposizioni dettate dalla normativa in materia di ammortizzatori sociali contenuta nel decreto legislativo n. 148/2015.
A seguito dell’adeguamento il Fondo bilaterale assicura la tutela in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.
L’importo dell’assegno di integrazione salariale è pari a quello definito dall’articolo 3 comma 5 bis del decreto legislativo n. 148/2015 e successive modifiche.
Ai fini dell’erogazione dell’assegno di integrazione salariale bisogna rispettare i seguenti limiti:
NOTA BENE: Rimane invariata la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 148/2015.
In aggiunta alle prestazioni già erogate dal Fondo di cui all’articolo 6, comma 1, decreto n. 103594 del 9 agosto 2019, il presente decreto assicura, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale per coloro che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni.
Altresì, contribuisce al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche con riguardo al personale eventualmente in esubero al fine di assicurare l’effettuazione di programmi formativi, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o territoriali o regionali dell'Unione europea.
Ai fini del finanziamento delle prestazioni, i datori di lavoro versano:
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