Fondo di solidarietà per il personale delle aziende di trasporto pubblico

Pubblicato il 02 novembre 2017

Con circolare n. 160 del 31 ottobre 2017, l’INPS ha illustrato le modifiche apportate dal D.I. n. 97510/2016 alla disciplina del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico, istituito presso l’INPS con D.I. n. 86985 del 9 gennaio 2015, con riguardo sia alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, sia alla cessazione della stessa.

Criteri di priorità e tetto aziendale

Il nuovo art. 6 bis del D.I. n. 86985/2015 stabilisce che:

Contribuzione straordinaria della prestazione integrativa

In caso di accesso alla prestazione integrativa è previsto l’obbligo, in capo al datore di lavoro e per l’intera durata di fruizione, del versamento di un contributo straordinario mensile nella misura del 30% dell’ultima retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori interessati.

Il contributo dovrà essere computato sulla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito - adeguata al minimale ove inferiore - qualora non fossero intervenuti eventi tutelati che possono dar luogo ad accredito figurativo ovvero non tutelati.

Le modalità di richiesta e di recupero della contribuzione straordinaria saranno comunicate con successivo messaggio.

Domanda

L’istanza di accesso all’assegno integrativo deve essere presentata telematicamente alla sede INPS competente per la matricola di accentramento contributivo per le aziende che hanno adempiuto all’obbligo dell’unicità della posizione contributiva o, in subordine, alla sede INPS presso cui insiste la sede principale dell’azienda.

La domanda deve contenere:

Alla domanda vanno allegati l’accordo sindacale o la comunicazione sindacale nonché la lista con i dati analitici dei lavoratori coinvolti.

La circolare INPS n. 160/2017 rinvia a successiva circolare le istruzioni operative per l’inoltro on-line delle domande di finanziamento della prestazione a carico del Fondo.

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