È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2024, il decreto ministerial del 15 novembre 2023 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riguardante l’adeguamento del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento.
Il Fondo è stato istituito con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 96077 del 1° giugno 2016.
Il Fondo garantisce le tutele in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro, a prescindere dalla consistenza dell’organico, appartenenti a settori che non rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per i quali non siano stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali di cui all'art. 26 del medesimo decreto legislativo o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'art. 27 del medesimo decreto e che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Trento.
Il Fondo persegue le seguenti finalità:
Sono destinatari del Fondo i lavoratori subordinati (ivi inclusi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio) che hanno un’anzianità di lavoro effettivo di almeno trenta giorni presso l’unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione.
Nei casi di processi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, il Fondo prevede un assegno di integrazione salariale in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.
ATTENZIONE: L'importo dell'assegno di integrazione salariale di cui all’articolo 7, comma 1, è pari all'integrazione salariale come previsto dall'articolo 30, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 148/2015.
L’assegno è erogato dal datore di lavoro alla fine ogni periodo di paga (l’importo sarà rimborsato al datore di lavoro o, in alternativa, conguagliato).
Ai fini della copertura delle prestazioni, sono dovuti i seguenti contributi:
Si specifica che a partire dal 1° gennaio 2022, il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) è subordinato alla regolarità del versamento dell’aliquota di contribuzione ordinaria al Fondo.
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