Fondo di solidarietà residuale alla cassa
Pubblicato il 10 dicembre 2014
Le aziende interessate sono tenute a versare il contributo ordinario per il
Fondo di solidarietà residuale, dovuto per le mensilità
da gennaio a settembre 2014,
entro il 16 dicembre 2014, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
A tal proposito si ricorda che l’INPS, con messaggio n.
8673/2014, ha chiarito che il datore di lavoro è tenuto alla denuncia e al versamento della contribuzione di finanziamento al Fondo di solidarietà residuale anche per i
lavoratori che abbiano cessato il rapporto di lavoro nel predetto periodo, con riferimento al periodo di svolgimento del rapporto stesso.
Nel caso di specie, il datore di lavoro è responsabile del versamento all’INPS anche della quota a carico del lavoratore.
Con lo stesso messaggio è stato, altresì, specificato che anche le
aziende che abbiano cessato l’attività lavorativa entro settembre 2014, devono procedere al versamento della contribuzione con riferimento alle competenze arretrate dovute.