Con la risposta n. 71/2018, l’Agenzia delle Entrate analizza l’istanza di interpello avanzata da una società immobiliare, che chiedeva se la sua “posizione Iva a credito” potesse essere trasferita ad un Fondo di investimento alternativo immobiliare (Fia immobiliare), con le stesse modalità previste in caso di operazioni straordinarie.
L’Agenzia, nella sua replica del 20 novembre 2018, accoglie la soluzione prospettata dell’istante, che prende come riferimento l’articolo 8, comma 1-bis, del Dl 351/2001 (come sostituito dal Dl 220/2004).
Tale norma dispone che, ai fini dell’Iva, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, gli apporti ai fondi immobiliari chiusi, costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente locati al momento dell’apporto, si considerano compresi tra le operazioni di conferimento d’azienda o di rami d’azienda.
Come, poi, già precisato dalla stessa Agenzia, con circolare n. 22/E del 19 giugno 2006, i citati apporti ai fondi immobiliari chiusi non rientrando tra le “cessioni di beni”, in quanto assimilabili ai conferimenti d’azienda o di rami d’azienda, sono esclusi dal campo di applicazione dell’Iva e dai connessi obblighi formali.
Pertanto, proprio in virtù dell’assimilazione tra l’apporto di una pluralità di immobili prevalentemente locati ed il conferimento/cessione d’azienda, si conferma la possibilità di trasferire al Fia Immobiliare l’intero “credito Iva” (al netto dei soli importi compensati fino alla data dell’apporto), maturato in capo alla conferente, con le stesse modalità adottate nel caso di operazioni straordinarie.
L’Agenzia conclude la sua risposta chiarendo anche alcuni aspetti formali del trasferimento, precisando quanto segue:
non è necessario notificare all’Agenzia delle Entrate l’atto notarile di trasferimento;
per quanto riguarda la dichiarazione Iva 2019, per dare evidenza all’apporto, il conferente deve fare riferimento alle istruzioni per i “Contribuenti con operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, ecc.) o altre trasformazioni sostanziali soggettive”.
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