In data 15 settembre 2017 l’INPS ha illustrato i criteri di esame delle domande di accesso alle prestazioni garantite dal Fondo di integrazione salariale e, più nello specifico, i criteri per l’approvazione dei programmi di riorganizzazione e crisi aziendale ed i criteri per l’approvazione dell’assegno di solidarietà, oltre ai chiarimenti relativi alle prestazioni garantite dal Fondo.
La circolare si sofferma su:
Nell’ambito dei suddetti argomenti rivestono particolare interesse i rapporti tra l’assegno ordinario e l’assegno straordinario e le altre prestazioni ed istituti contrattuali, fra cui:
La domanda per assegno di solidarietà deve essere presentata telematicamente entro sette giorni dalla data di conclusione dell’accordo sindacale e la riduzione dell’attività lavorativa deve avere inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
Il Ministero del Lavoro, stante la mancata previsione nel D.I. n. 94343/2016 di un effetto decadenziale in caso di presentazione tardiva della domanda, ha stabilito l’applicabilità della regola generale secondo cui l’assegno di solidarietà può riconoscersi a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
Sempre il Ministero ha specificato che nell’eventualità in cui la riduzione dell’attività lavorativa abbia inizio oltre il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, le relative istanze non possono essere indennizzate, salva la presentazione di una nuova e diversa istanza.
Alla luce di quanto sopra la circolare INPS n. 130 del 15 settembre 2017 ha stabilito che, poiché tale ultima previsione subordina il riconoscimento della prestazione ad un ulteriore adempimento da parte del datore di lavoro (la presentazione di una nuova domanda), le istanze con data di inizio delle riduzioni di attività lavorativa oltre i 30 giorni dalla data di presentazione della domanda inoltrate all’Istituto fino al 15 settembre 2017 sono comunque da considerare nei termini.
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