Sul FIS (Fondo di Integrazione Salariale) l'INPS effettua necessari chiarimenti.
Nel messaggio n. 1403 del 29 marzo 2018, si legge che la legge di bilancio 2018, n. 205/2017, nel comma 159 dell'unico articolo, ha modificato il decreto legislativo n. 148/2015 (all'articolo 29, comma 4), nella parte in cui disciplina il limite massimo (il cosiddetto “tetto aziendale”) di accesso, ad opera del datore di lavoro, alle prestazioni garantite dal FIS, innalzandolo.
Così, per l'anno in corso, l'ammontare dei contributi ordinari dovuti passa a dieci volte (dalle quattro inizialmente previste).
La legge di bilancio per il 2018 ha abrogato, inoltre, l’articolo 44, comma 5, di quello stesso decreto legislativo, nella parte in cui prevedeva - per consentire l’erogazione delle prestazioni per i primi anni di operatività del Fondo di Integrazione Salariale - una deroga transitoria, fino al 2021, al predetto originario limite di quattro volte.
Ne consegue che, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che decorrono dal corrente anno, i datori possono accedere alle prestazioni garantite dal FIS nella misura massima di dieci volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a loro favore.
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