L’INPS, con messaggio n. 5737 del 16 settembre 2015, ha risposto a richieste di chiarimenti pervenute in merito alla possibilità di accogliere domande di prestazione riguardanti il Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare da parte di lavoratori subordinati iscritti all’INPGI.
A tal proposito, ricorda l’Istituto che l’art. 5 del D.Lgs. n. 80/1992 ha previsto l’istituzione di tale Fondo esclusivamente presso l’INPS; gli altri Enti previdenziali, infatti, partecipano al finanziamento del Fondo versando all’INPS la quota dell’1% del contributo di solidarietà di cui all’art. 9-bis della Legge n. 166/1991 (vedi circolare INPS n. 98/2007).
Ne consegue che, in presenza dei requisiti di accesso di cui alla circolare INPS n. 23/2008, anche i lavoratori subordinati iscritti all’INPGI possono chiedere l’intervento del Fondo in questione.
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