E’ stato dato il via libera definitivo al decreto presidenziale che stabilisce i parametri per l’approvazione delle spese relative ai programmi sostenuti dai finanziamenti destinati alla politica di coesione, secondo il Regolamento (UE) 2021/1060, per il ciclo di programmazione dal 2021 al 2027. Si attende ora la pubblicazione ufficiate del decreto.
Nell’articolo 2 del provvedimento vengono dettagliati i tipi di supporto dei Fondi, le norme base per l'ammissibilità delle spese che possono essere coperte dai finanziamenti europei e nazionali quando si adotta un metodo di conteggio delle spese basato su costi effettivi, inclusi i costi diretti usati per applicare tariffe forfetarie, riguardo alle altre metodologie di conteggio tramite strategie di semplificazione dei costi, sottolineando il divieto di finanziamento multiplo.
Il periodo di ammissibilità della spesa per le operazioni cofinanziate va dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2029.
L'IVA è accettabile per le transazioni con un costo complessivo inferiore a 5 mila euro (IVA compresa) e per quelle con un costo totale di almeno 5 mila euro, qualora non sia un costo rimborsabile.
Anche l'imposta di registro è considerata una spesa ammissibile se collegata a un'operazione beneficiaria di finanziamento agevolato.
Sono altresì ritenute ammissibili le spese per consulenze legali, oneri e costi legati a controversie, anche extragiudiziali, onorari notarili, costi per perizie tecniche o finanziarie, e spese per servizi contabili o di revisione, purché direttamente legate all'operazione cofinanziata e indispensabili per il suo sviluppo o esecuzione.
Il provvedimento riafferma essenzialmente ciò che è stato stabilito nel DPR 22/2018 sulle condizioni per l'ammissibilità delle spese per l'acquisto di materiale usato, ribadendo il divieto di doppio finanziamento.
L'acquisto di materiale usato è considerato spesa ammissibile se rispetta le seguenti condizioni:
La norma, mantenendo il divieto di doppio finanziamento, dettaglia le condizioni sotto le quali le spese per l'acquisto di terreni sono considerate ammissibili. Specificatamente, sono necessarie tre condizioni:
a) deve esserci un legame diretto tra l'acquisto del terreno e il progetto in questione;
b) la frazione del costo totale ammissibile per l'acquisto del terreno non deve eccedere il 10%, una soglia che può essere aumentata al 15% per interventi su siti degradati e con deroghe per progetti di protezione ambientale come indicato nel secondo comma;
c) deve essere fornita una valutazione giurata che conferma il valore di mercato del terreno.
In merito alle spese per la locazione finanziaria (leasing), l'ammissibilità riguarda sia il locatore che l'utilizzatore.
Per il locatore, i contratti devono includere una opzione di riacquisto o garantire un periodo minimo di durata equivalente alla vita utile dell'asset; se il contratto si conclude prima di tale periodo, il locatore deve rimborsare la parte di sovvenzione europea non utilizzata; è necessario comprovare che i vantaggi dell'assistenza siano integralmente passati all'utilizzatore.
Per l'utilizzatore, le rate di leasing documentate da fatture saldate o da registrazioni contabili di pari validità legale rappresentano la spesa ammissibile; nei contratti con opzione di riacquisto o con un termine minimo che corrisponde alla durata utile dell'oggetto, il costo ammissibile non deve superare il valore di mercato del bene.
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