La sentenza della Corte di Cassazione n. 4511, del 1° marzo 2006, esprime l’innovativo principio giurisprudenziale a norma del quale configurando danno erariale l’uso cattivo dei fondi comunitari, l’autore della mal gestione, imprenditore privato, deve presentarsi al giudice contabile per discutere d’una lesione che colpisce amministrazione e, in seconda battuta, la concorrenza cui ha sottratto un possibile aiuto. Il baricentro che aiuta a decidere sull’assegnazione di una causa al giudice ordinario o a quello contabile, ricordano gli alti consiglieri, si è spostato dalla qualità del soggetto alla natura del danno e degli scopi perseguiti. Di conseguenza, “ove il privato, per le sue scelte, incida negativamente sul modo d’essere del programma imposto dalla pubblica amministrazione, alla cui realizzazione è chiamato a partecipare...e l’incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento delle finalità perseguite, egli realizza un danno per l’ente pubblico”, del quale è perciò tenuto a rispondere alla Corte dei conti.
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