Fondi pensione con duplice imposizione

Pubblicato il 14 maggio 2010

Ad un’interrogazione parlamentare (n. 5-02875) sollevata dagli onorevoli Occhiuto e Poli nella seduta del 12 maggio in commissione Finanze della Camera, il sottosegretario all’Economia, Daniele Molgora, ha risposto chiarendo che i fondi pensione italiani che investono parte della loro raccolta all’estero subiscono una doppia imposizione, oltre che in Italia anche nel Paese fonte dei rendimenti. Questo perché i fondi pensione restano fuori dagli accordi bilaterali contro le doppie imposizioni; almeno fino a quando non verranno indicate, a livello internazionale, disposizioni precise per costringere tutti i Paesi ad allargare la normativa convenzionale agli strumenti di previdenza complementare.

Richiamando il testo della circolare n. 29/E/2001, che ha specificato che ai fondi pensione si applicano le norme contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni, Molgora ribadisce che l’applicabilità delle convenzioni bilaterali ai suddetti fondi non è in discussione, soprattutto se ci si riferisce alle stesse indicazioni dell’amministrazione finanziaria secondo cui nessuna preclusione può essere posta all'inserimento dei fondi pensione nel gruppo dei soggetti per i quali si applicano le norme contenute nelle convenzioni per evitare le doppie imposizioni.

Tenuto conto, poi, anche delle soluzioni fornite dall’Ocse nel rapporto del 12 gennaio 2009 (Civ), i fondi pensione sembrano possedere tutte le caratteristiche per essere considerati residenti, in quanto soggetti passivi d’imposta ai fini delle suddette convenzioni. Così, se da un lato si può facilmente determinare la residenza dei fondi pensione sulla base dei criteri che sono utilizzati nelle convenzioni, dall'altro anche il requisito dell'assoggettamento ad imposta in Italia appare pienamente soddisfatto.

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