Fondi interprofessionali per la formazione continua: possibile il trasferimento delle risorse

Pubblicato il 02 ottobre 2009

La norma che regola il funzionamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua (art. 188 della Legge n. 388/2000) recentemente è stata oggetto di significativi mutamenti. Con la legge n. 2/2009, di conversione del Dl 185/08, infatti, sono state apportate alcune modifiche al quadro normativo di riferimento. In particolare, è stata rivista la disciplina che regola il funzionamento dei Fondi interprofessionali, soprattutto per ciò che riguarda le adesioni/revoche e gli effetti finanziari che da esse derivano, anche in termini di mobilità tra i fondi stessi, tenendo conto dei cambiamenti che di riflesso sono stati apportati alle attività procedurali e gestionali di competenza dell’Istituto di previdenza sociale.

A tal fine, l’Inps ha rilasciato la circolare n. 107 del 1° ottobre 2009, nella quale si riportano le nuove disposizioni che regolano il funzionamento dei fondi interprofessionali e le istruzioni operative.

La principale novità riguarda l’aspetto della mobilità tra Fondi interprofessionali. Le aziende che hanno aderito ai fondi interprofessionali possono attivare la mobilità facendo transitare da un fondo ad un altro le somme accantonate, ma nella misura massima del 70%. Cioè, l’adesione ai fondi interprofessionali per la formazione continua diventa immediata ed è possibile trasferire le risorse da un fondo ad un altro. Tuttavia, si specifica che:

- il trasferimento delle risorse non può riguardare le aziende che, in ciascuno dei tre anni precedenti, rispondono alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese di cui alla raccomandazione dell'Unione Europea n. 2003/361/CE;

- l'importo da trasferire deve essere almeno pari a 3.000 euro;

- le quote oggetto di trasferimento non possono essere riferite a periodi antecedenti al 1° gennaio 2009.

La mobilità tra i Fondi interprofessionali è, poi, vincolata alle disposizioni previste dai regolamenti interni dei singoli Fondi. Sempre a tal proposito, infine, l’Inps precisa che continuerà a consentire a tutte le aziende la possibilità di modificare la scelta precedentemente effettuata, a prescindere dai limiti fissati per l’operatività del trasferimento delle risorse.

Riguardo alle modalità di adesione/revoca al fondo, le nuove disposizioni introdotte hanno fatto sì che:

- sia consentito alle aziende l’utilizzo della denuncia contributiva (DM10) come strumento di comunicazione di adesioni, revoche dai Fondi e/o revoche con contestuale trasferimento ad altro Fondo, in continuità con la prassi sino ad oggi utilizzata;

- sia possibile esercitare le scelte durante l’intero anno solare;

- sia possibile fare decorrere gli effetti di queste ultime dal periodo di paga (mese di competenza del DM10) nel quale le stesse vengono indicate, e non più dal 1° gennaio dell’anno successivo. Al riguardo, si precisa che, in caso di tardiva trasmissione della denuncia telematica, verrà presa in considerazione la data di effettivo inoltro.

Per uniformare i comportamenti, senza generare situazioni di difformità, i nuovi criteri operativi trovano applicazione in tutti i casi, comprese le ipotesi di prima adesione, nonché di costituzione di nuova azienda o di nuovo Fondo.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Guida al modello 770/2024, infografica e quadratura dei dati

19/09/2024

Al via le operazioni per il modello 770/2024. Cosa fare

19/09/2024

Regolamento FSBA 2024: novità per aziende e lavoratori

19/09/2024

Crisi d’impresa: novità in materia di lavoro nel terzo decreto correttivo

19/09/2024

Detenuti e internati: estesi alle aziende gli sgravi contributivi per attività all’esterno

19/09/2024

Sicurezza pubblica e nelle carceri: primo sì al disegno di legge

19/09/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy