Sono esenti da Imposta sul valore aggiunto – ex articolo 10, n. 1, del Dpr 633/72 - le prestazioni di servizi dirette alla realizzazione, per conto di una banca, di un fondo comune d’investimento, purché siano complessivamente dirette a svolgere le funzioni specifiche ed essenziali proprie dei fondi di investimento. Lo precisa la risoluzione delle Entrate numero 75 di venerdì 20 aprile.
Ai fini dell’esenzione Iva, s’è recentemente occupata della nozione di attività di “gestione” di fondi comuni d’investimento di giustizia europea, che ha emanato la sentenza 4/5/2006, causa C-169/04, nella quale ha precisato che essa rappresenta una nozione autonoma del diritto comunitario, vincolante per gli Stati membri, e che comprende i servizi di gestione amministrativa e contabile dei fondi forniti da un gestore esterno, se formano un insieme distinto, globalmente valutato, e siano specifici ed essenziali per la gestione di tali fondi. La nozione non comprende, viceversa, le prestazioni corrispondenti alle funzioni proprie rese dalla banca depositaria, poiché non attengono alla gestione dei fondi comuni d’investimento ma al loro controllo e alla loro sorveglianza.
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