Nel corso del 2015 hanno ripreso ad operare, o sono divenuti operativi per la prima volta, pressoché tutti i Fondi di solidarietà adeguati o istituiti ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 92/2012, così come novellato dall’art. 26 e ss. del D.Lgs. n. 148/2015.
Stante quanto sopra, l’INPS, con messaggio n. 1617 del 13 aprile 2016, ha evidenziato che la disciplina di dettaglio dei singoli Fondi e, limitatamente all’assegno di solidarietà, quella del Fondo di integrazione salariale, prevede, preliminarmente alla fase concessoria, una fase di valutazione della crisi che viene svolta dall’azienda congiuntamente con le parti sociali e che deve obbligatoriamente concludersi con la sottoscrizione di un accordo sindacale.
Dall’istruttoria di alcune domande di accesso alle prestazioni del Fondo, è emersa la necessità di:
Evidenzia l’Istituto che il Ministero del Lavoro ha confermato la legittimità della continuazione dei programmi di riduzione/sospensione già autorizzati alla cedente in capo alla cessionaria ed ha precisato che tale continuazione - in caso di mutamento nella titolarità di un’attività economica verificatosi durante l’erogazione di un trattamento di integrazione salariale per il quale sia previsto, in aggiunta ai requisiti ordinari, l’obbligo della previa stipula di un accordo sindacale - è comunque subordinata all’espletamento, da parte dell’azienda subentrante, dei seguenti adempimenti:
Conclude l’INPS sostenendo che il suddetto indirizzo deve ritenersi applicabile a tutti i Fondi attualmente vigenti, nonché, limitatamente all’assegno di solidarietà, al Fondo di integrazione salariale.
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