Fondi di solidarietà bilaterali

Pubblicato il 15 febbraio 2016

Con circolare n. 30 del 12 febbraio 2016, l’INPS ha illustrato le principali novità introdotte dal D.Lgs.148/2015 in materia di fondi di solidarietà bilaterali.

Più nello specifico la circolare si sofferma su:

Prestazioni

Viene ricordato, a tal proposito, che la finalità principale dei fondi di solidarietà bilaterali è garantire forme di tutela a sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, in favore dei lavoratori dei diversi comparti operanti in settori che non rientrano nella disciplina della CIGO e della CIGS.

Per attuare tale finalità il legislatore ha previsto due diverse forme di sostegno al reddito:

I fondi possono, però, avere ulteriori finalità volte ad assicurare una tutela integrativa del reddito, rispetto a prestazioni pubbliche, connesse alla perdita del posto di lavoro ovvero a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente, oppure una tutela a sostegno del reddito in favore dei lavoratori coinvolti in processi di agevolazione all’esodo, o, ancora, contribuire al finanziamento di programmi formativi.

Per quanto sopra, i fondi possono erogare le seguenti prestazioni:

Erogazione e rimborso

La circolare INPS n. 30/2016, ricorda, altresì, che il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dall’impresa ai dipendenti e viene poi rimborsato o conguagliato dall’Istituto.

L’impresa deve chiedere il rimborso o conguaglio della prestazione, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.

In presenza di serie e documentate difficoltà finanziare dell’impresa che impediscono il pagamento dell’integrazione ai lavoratori aventi diritto da parte del datore di lavoro, la sede INPS territorialmente competente può autorizzare il pagamento diretto.

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