La Fondazione Studi con la circolare 4 novembre 2021, n. 17, espone le principali novità fiscali del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, rubricato “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.
Di seguito saranno analizzate le novità in materia fiscale.
L’art. 1 comma 1, del suddetto decreto, prevede la rimessione in termini a favore dei contribuenti che non hanno corrisposto le rate scadute nell’anno 2020, nonché di quelle che andavano versate nel 2021, rispettivamente, alla data del 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio.
I versamenti - se effettuati entro il 30 novembre 2021 - verranno considerati tempestivi, evitando, pertanto, l’inefficacia della definizione agevolata.
In ogni caso, ai sensi dell’articolo 3, comma 14-bis decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, la Fondazione specifica che la definizione agevolata conserverà la sua efficacia qualora il versamento venga effettuato entro cinque giorni dalla scadenza prevista.
Un ulteriore aspetto riguarda l’impatto dei debiti di importo residuo fino a euro 5.000 (comprensivo di capitale, interessi per il ritardo di iscrizione a ruolo e sanzioni), risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, per i quali la legge ha previsto l’annullamento.
A tal proposito, l’Agenzia Entrate Riscossione, ha specificato che il contribuente potrà visionare nel suo piano di pagamento della “Rottamazione-ter del saldo e stralcio”, i carichi affidati all’Agente della riscossione, utilizzando il servizio “Verifica lo stralcio dei debiti nella tua Definizione agevolata”.
Il suddetto annullamento riguarda anche i debiti ricompresi nelle definizioni agevolate oggetto della rimessione in termini, in tal caso, il contribuente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
Le novità riguardano i termini di pagamento delle cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021.
Durante il suddetto periodo, il versamento potrà essere corrisposto entro centocinquanta giorni dalla notifica, in deroga dall’ordinario termine di sessanta giorni.
La novità riguarda l’aumento del numero di rate, da dieci a diciotto.
Nel caso in cui il contribuente non paghi entro i termini, avrà luogo la decadenza dai piani di dilazione.
Con riferimento alle dilazioni in essere alla data dell’8 marzo 2020, i contribuenti già incorsi in decadenza sono riammessi ai medesimi piani, in tal caso il termine per il versamento delle rade scadute nel periodo di sospensione (dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021), è stato posticipato dal 30 settembre al 31 ottobre 2021.
Le imprese che - in modo non corretto - hanno usufruito della previgente disciplina del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo maturato tra il 2015 e il 2019, possono procedere alla regolarizzazione della propria posizione fiscale. La sanatoria non prevede l’applicazione di sanzioni e di interessi.
Entro il 30 settembre 2022, al fine di accedere alla regolarizzazione, le imprese dovranno trasmettere una comunicazione all’Agenzia delle entrate, specificando:
L’Importo del credito utilizzato in compensazione indicato nella comunicazione dovrà essere versato integralmente entro il 16 dicembre 2022, diversamente, il pagamento potrà essere dilazionato in tre rate annuali di pari importo.
La regolarizzazione non è consentita qualora l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta sia già stato effettuato con atto di recupero crediti o con provvedimenti impositivi.
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