FNC, perizia non obbligatoria per scorporare il terreno dal fabbricato
Pubblicato il 04 marzo 2015
La
Fondazione nazionale commercialisti, in data 3 marzo
, ha pubblicato sul proprio sito un
documento di approfondimento del 28 febbraio 2015 sulle nuove regole di contabilizzazione del valore degli immobili disciplinate dal revisionato
principio Oic 16.
Nel corso del 2014, l’
Organismo Italiano di Contabilità è intervenuto revisionando oltre 20 principi contabili e tra questi anche il principio n. 16, riguardante la separazione contabile degli elementi che compongono le
immobilizzazioni materiali, riferendosi in particolar modo allo scorporo dei terreni dal valore dei fabbricati.
Questa nuova versione ha suscitato alcuni dubbi sulla corretta contabilizzazione dei terreni e fabbricati con le nuove regole, che si rendono applicabili ai bilanci che chiudono il primo esercizio amministrativo a partire dal 31/12/2014.
Separazione terreni-fabbricati
Le precisazioni rese dalla FNC circa le modifiche apportate dall’Oic in materia di separazione contabile degli elementi che compongono le immobilizzazioni materiali sono le seguenti:
- la separazione di un bene da un altro è ammessa anche nel caso in cui la vita utile del bene incorporato risulti più ampia rispetto a quella del bene principale che lo incorpora;
- con riferimento allo scorporo di un terreno dal fabbricato, esso è possibile anche nel caso in cui il fabbricato incorpora il valore del terreno, dal momento che il terreno, nel tempo, non subisce alcun deterioramento e il suo valore di carico resta immutato, fatta eccezione solo per le cave, le miniere e le discariche;
- non è richiesta una perizia per la determinazione del valore dei due beni anche se essa può essere considerata come una garanzia circa la corretta imputazione dei valori in bilancio, e ciò in quanto l’articolo 2426 del C.c. dispone solo l’obbligo di indicare nella Nota integrativa il metodo e i coefficienti utilizzati per il calcolo.
Ne consegue – secondo la Fondazione - che
lo scorporo, sempre obbligatorio,
del terreno dal fabbricato può essere fatto senza perizia anche in presenza di componenti separati, restando obbligatoria invece l’
indicazione del metodo e dei coefficienti applicati.
Nulla cambia, dunque, per le società che già applicavano la precedente versione del Principio contabile, non essendo obbligate ad eseguire alcuna modifica in bilancio. Mentre, le società che prima non scorporavano il valore dell’area, dal 2014 sono tenute a modificare la loro impostazione contabile.