Flussi d’ingresso 2023: quote per lavoratori subordinati
Pubblicato il 16 gennaio 2024
Con la nota prot. 3942 del 27 dicembre 2023, Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rende nota l’attribuzione territoriale delle quote relative all’anno 2023 per lavoro subordinato (stagionale e non) ex articoli 6 e 7 del DPCM 27 settembre 2023.
Lavoro subordinato non stagionale – articolo 6
Si prevedono le seguenti quote ex articolo 6:
- comma 3, lett. a) – 25.000 quote indistinte riservate ai lavoratori di Paesi che hanno già sottoscritto accordi o intese di cooperazione in materia migratoria e destinate agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale (settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, edilizia, turistico-alberghiero, meccanica, telecomunicazione, alimentare, cantieristica navale, trasporto passeggeri con autobus, pesca, acconciatori, elettricisti e idraulici);
- comma 3, lett. b) – 4.000 quote riservate ai lavoratori della Tunisia;
- comma 4, lett. a) – 100 quote per ingresso di lavoratori di origine italiana, residenti in Venezuela;
- comma 4, lett. b) – 180 quote per ingresso di apolidi e rifugiati riconosciuti dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito;
- comma 4, lett. c) – 9.500 quote riservate a lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria, a prescindere dai paesi di origine;
- comma 5, lett. a) e b) comma 6, - 4.111 quote destinate alle conversioni di permessi di soggiorno per lavoro stagionale e permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati a cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro UE, in lavoro subordinato e autonomo.
Lavoro subordinato stagionale – articolo 7
Si prevedono le seguenti quote ex articolo 7:
- comma 1 – 27.100 quote per istanze pervenute di lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico alberghiero;
- comma 2, lett. c) – 50 quote per richieste di lavoro stagionale in favore di apolidi e rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito;
- comma 3 – 500 quote per richieste di nulla osta al lavoro stagionale pluriennale;
- comma 4 – 25.400 quote riservate alle istanze di lavoro stagionale (anche pluriennale) nel settore agricolo provenienti dalle sei organizzazioni professionali dei datori di lavoro;
- comma 5 – 5.700 quote riservate alle istanze di lavoro stagionale (anche pluriennale) nel settore turistico provenienti dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro.
Quote territoriali
La Direzione Generale provvederà ad assegnare, con successiva nota, le rimanenti quote non ripartite a livello territoriale tenendo conto delle specifiche richieste pervenute agli Sportelli Unici per l’Immigrazione.
Nel caso in cui ci vengano rilevale quote significative non utilizzate a livello territoriale, le medesime saranno ripartite dalla Direzione Generale in considerazione delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro.
NOTA BENE: La nota prot. 3942/2023 ha pubblicato le tabelle regionali contenenti l’assegnazione delle quote a livello territoriale.