Ai sensi dell’art. 20, D.Lgs. n. 151/2001, le lavoratrici in gravidanza, fermo restando la durata complessiva del congedo di maternità, possono posticipare l’inizio del congedo stesso ad un mese prima della data presunta del parto, facendo automaticamente slittarne la fine a quattro mesi dopo il parto (c.d. flessibilità del congedo di maternità).
Tuttavia per poter posticipare l’inizio del congedo è necessaria la presenza della certificazione attestante che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro rilasciata da parte:
Premesso quanto sopra, l’INPS, con messaggio n. 2214 del 30 maggio 2017, rispondendo ad alcuni quesiti pervenuti, ha ricordato che l’assicurazione di maternità opera a favore di tutti i lavoratori dello spettacolo, a prescindere dalla natura del relativo rapporto di lavoro (subordinata, parasubordinata o autonoma) e dal tipo di qualifica rivestita (impiegato, operaio, quadro, etc.).
Quindi, ai predetti lavoratori si applicano le disposizioni generali di cui al Testo Unico sulla maternità e paternità, valide per tutti i lavoratori e le lavoratrici dipendenti ed alle lavoratrici autonome dello spettacolo si applicano anche le disposizioni contenute nel medesimo testo di legge relative all’istituto della flessibilità del congedo di maternità.
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