E’ stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 258 di ieri, il decreto del ministero del Lavoro del 31 agosto 2007. Secondo quanto stabilito dalla norma, i dipendenti del settore pubblico e privato, che esercitano la facoltà di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia, “devono comprovare per i periodi di aspettativa anteriori al 31 dicembre 1996 e nell’ambito dello svolgimento del rapporto di lavoro subordinato” la ricorrenza dei gravi motivi di famiglia.
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