Fissate le modalità per richiedere la riduzione contributiva del settore edile

Pubblicato il 06 novembre 2009

L’Inps, con la circolare n. 115/2009, ha fissato le modalità per effettuare la riduzione contributiva del settore edile per l’anno 2009, dopo che la Legge n. 247/07 (Protocollo Welfare) ha rivisto la materia della riduzione contributiva del settore in questione.

Si ricorda, infatti, che dal 2008 è stata reintrodotta, in maniera stabile, l’agevolazione pari alla riduzione contributiva a favore delle imprese edili. Per cui, entro il 31 maggio di ogni anno, il Governo verifica la possibilità di confermare o rideterminare la misura della retribuzione contributiva. Per l’anno 2008 è stata fissata, nella misura dell’11,50%, la riduzione dei premi assicurativi prevista per il settore edile.

Il decreto del ministero del Lavoro e dell’Economia 16 luglio 2009 (“G.U.” n. 239 del 14 luglio 2009) ha confermato anche per quest’anno la riduzione contributiva introdotta dalla legge, nella misura dell’11,50%. L’agevolazione si applica sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro, esclusa quella a carico del Fondo pensioni lavori dipendenti. I datori di lavoro del settore edile devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione contributiva. Il beneficio interessa solo gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e i soci delle cooperative di produzione e lavoro, sempre che svolgano lavorazioni edili.

Con il documento di prassi n. 115, l’Istituto di previdenza nazionale ha predisposto un modello di dichiarazione di responsabilità da far pervenire alla sede Inps competente per territorio. La dichiarazione di responsabilità è vincolante per ottenere la suddetta riduzione contributiva. Nel caso in cui si accerti, successivamente, la non veridicità dell’informazione rilasciata, l’Inps potrà procedere con il recupero delle somme indebitamente godute.

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