Fisco. Le spese della lite compensabili se i giusti motivi sono dimostrati

Pubblicato il 16 maggio 2011 Un contribuente che in primo grado era stato obbligato a compensare le spese della lite, nonostante la piena soccombenza del Fisco, ricorre dinanzi alla Commissione tributaria regionale pugliese.

La Ctr, con sentenza n. 25/9/11, accoglie il ricorso sostenendo che il ricorrente, in qualità di socio accomandante, non era obbligato a pagare le maggiori imposte accertate nei confronti della Società in accomandita semplice, specie se la cartella di pagamento non gli era mai stata notificata, in virtù del fatto che l’avviso di accertamento probabilmente era stato notificato alla Sas, di cui agli era socio accomandante al 20%. Inoltre, il socio aveva dimostrato di aver dichiarato il maggior reddito di partecipazione che gli era stato imputato “per trasparenza” e di aver pagato la relativa maggiore imposta a titolo di Irpef.

Il ricorso presentato dal contribuente riguardava, nello specifico, il pagamento delle spese processuali dato che, in primo grado, si era stabilita la compensazione delle stesse in virtù del fatto che ricorrevano giusti motivi.

La Ctr Puglia, al riguardo, ha specificato che la generica formula secondo cui “ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio”, non è sufficiente a condannare il soccombente al pagamento delle spese processuali. Vi sono una pluralità di casi in cui la locuzione “per giusti motivi” può essere applicata. Tuttavia, è necessario che il provvedimento di compensazione delle spese di lite sia sempre adeguatamente motivato: le ragioni che giustificano il pagamento devono sempre essere inequivocabilmente desumibili dal complesso della motivazione adottata.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy