Le regole dettate dalla Finanziaria 2005 (articolo 1, commi 402 e 403) hanno esteso i poteri degli Uffici fiscali e della Guardia di Finanza nel delicato settore degli accertamenti bancari, su informazioni da acquisire e procedure da applicare. Gli istituti di credito possono quindi accedere a dati, notizie o documenti relativi alle operazioni effettuate. Proceduralmente, le nuove disposizioni portano da 60 a 30 il numero dei giorni a disposizione delle banche e delle società finanziarie per fornire i dati acquisiti agli organi di controllo.
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