Fisco. Accertamento nullo se il contraddittorio è irrituale

Pubblicato il 30 novembre 2018

E’ affetto da nullità l’avviso di accertamento che non rispetta i requisiti dettati dai commi 4 e 5 dell'art. 37-bis del Dpr. 600/1973, in quanto il contribuente è stato invitato a presentarsi di persona presso l’Ufficio per giustificare a voce, entro quindici giorni, i fatti contestati dall’Amministrazione finanziaria, invece che a fornire i dovuti chiarimenti per iscritto entro sessanta giorni.

Lo sancisce la Corte di Cassazione nella sentenza n. 30770 del 28 novembre 2018, con la quale i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso presentato da due società, una consolidata e una consolidante, a cui era stato notificato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2004 ai fini Ires, con la contestazione della presunta natura elusiva della cessione di un contratto di leasing, che generava costi fittizi e, quindi, indebito risparmio d'imposta.

Le società impugnavano l’avviso di accertamento ricorrendo in Ctp e poi in Ctr, dove però entrambe le pronunce avevano confermato la regolarità del procedimento da parte dell’Amministrazione finanziaria. Solo in Cassazione è stato ribaltato completamente il verdetto di merito e annullato l'atto impositivo.

Accertamento: importanza del rispetto degli aspetti formali del contraddittorio

I Supremi giudici ribadiscono l'importanza del rispetto delle regole dettate dall'art. 37 bis, commi 4 e 5, sottolineando come la loro violazione sia penalizzata con la nullità dell'atto impositivo.

Per la Corte “assume rilievo invalidante dell'accertamento la mancata osservanza del contraddittorio procedimentale prescritto dai commi 4 e 5 dell'art. 37-bis del Dpr. 600/1973 e, in particolare, la mancata previa richiesta di chiarimenti da inviare per iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima, nella quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2 dell'art. 37 bis cit”.

La citata normativa prevede, infatti, una rigorosa scansione dell'attività preparatoria all'eventuale emissione dell'avviso di accertamento, con cui si contesta la natura elusiva delle operazioni poste in essere dal contribuente, al fine di consentire – secondo la volontà del legislatore – l’instaurazione di un contraddittorio secondo regole ben predeterminate.

A tal fine, anzi si è avvertito come la richiesta di chiarimenti per iscritto, concorrendo alla valutazione del fine elusivo dell'operazione, non possa essere sostituita da forme equipollenti come, per esempio, dall'attività svolta da verbalizzanti o dalle eventuali dichiarazioni del contribuente in sede di verifica.

Ciò è quanto risulta dall’analisi del caso di specie, dal quale emerge che le modalità, i termini e i contenuti dell’istaurando contraddittorio sono stati del tutto divergenti rispetto a quanto previsto dalla normativa, così come le ragioni offerte dall’Agenzia per spiegare le modalità applicate risultano del tutto inadeguate.

Pertanto, la Corte di Cassazione ha accolto e ritenuto fondato il primo motivo del ricorso presentato dalle società, dal quale emerge l’irritualità della costituzione del contraddittorio e la violazione delle regole imposte dall’articolo 37 bis, commi 4 e 5, Dpr n. 600/1973, tanto da rendere nullo l’avviso di accertamento.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy