Sospesa la trasmissione delle domande di assegno ordinario/assegno di solidarietà per interruzioni o sospensioni di attività decorrenti dal 1° gennaio 2022. Infatti, l’INPS ha specificato che non si incorrerà nella decadenza per aver superato il limite di 15 giorni previsto dal D.Lgs. n. 148/2015 in merito alla scadenza del 18 gennaio 2022, come segnalato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro con una notizia apparsa sul proprio portale telematico il 17 gennaio 2022. Si tratta dell’impossibilità di presentare le relative istanze per un blocco esistente sulla procedura.
Non si incorrerà nella decadenza dell’invio delle istanze di accesso all’assegno ordinario/assegno di solidarietà per aver superato il termine di 15 giorni previsto dal D.Lgs. n. 148/2015. Viene peraltro precisato che la trasmissione delle domande sarà resa disponibile all'esito degli approfondimenti tuttora in corso con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Una circolare di prossima pubblicazione indicherà il periodo neutralizzabile ai soli fini della presentazione delle istanze.
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