Le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES sono valide ed efficaci anche nel processo civile di Cassazione, senza eccezione alcuna.
Entrambe, infatti, sono ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni <*.p7m> e <*.pdf>, alla luce di quanto disposto dal diritto dell'Unione europea e dalle norme, anche tecniche, di diritto interno.
E’ questo il principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite civili di Cassazione, con sentenza n. 10266, depositata il 27 aprile 2018.
In particolare – si legge nella decisione - secondo il diritto dell'UE, le firme digitali di tipo CAdES, ovverosia CMS (Cryptographic Message Syntax) Advanced Electronic Signatures, oppure di tipo PAdES, ovverosia PDF (Portable Document Format) Advanced Electronic Signature, “sono equivalenti e devono essere riconosciute e convalidate dai Paesi membri, senza eccezione alcuna”.
Per garantire, inoltre, una disciplina uniforme della firma digitale nell'UE, sono stati adottati degli standards europei mediante il cosiddetto “regolamento eIDAS” (electronic IDentification, Authentication and trust Services, ovverosia il Reg. UE, n. 910/2014, cit.) e la consequenziale decisione esecutiva 2015/1506, che impongono agli Stati membri di riconoscere le firme digitali apposte secondo determinati standards, tra i quali figurano sia quello CAdES sia quello PAdES.
Per quanto riguarda, invece, la realtà nazionale, sono i documenti ufficiali dell'Agenzia per l'Italia Digitale sanciscono, in primo luogo, che la firma digitale è il risultato di una procedura informatica - detta validazione - che garantisce l'autenticità e l'integrità di documenti informatici, conferendo le peculiari caratteristiche di autenticità, integrità e non ripudio.
Anche la citata Agenzia – precisano le Sezioni Unite - certifica la piena equivalenza, riconosciuta a livello europeo, delle firme digitali nei formati CAdES e PAdES: secondo la normativa nazionale, ossia, la struttura del documento firmato può essere indifferentemente PAdES o CAdES.
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