L’Inps, con il messaggio n. 16070/2009, stabilisce le modalità operative per il calcolo del trattamento economico da erogare a un lavoratore sospeso per effetto della crisi economica, con diritto al trattamento di disoccupazione con requisiti ordinari, in virtù dell’esistenza di una convenzione fra l’Istituto previdenziale e l’ente bilaterale. La norma richiamata è quella prevista dal Decreto legge n. 185/08, alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 19), recante il titolo “Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga”.
Il decreto anticrisi ha previsto la possibilità di una integrazione dell’indennità di disoccupazione pari all’80% della retribuzione lorda. L’Inps provvederà ad erogare in un unica soluzione sia la quota a carico del Fondo nazionale per l’occupazione, sia la quota integrativa a carico degli enti bilaterali. Per i lavoratori a cui spetta l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, tale quota sarà pari al 20% del 60% della retribuzione (cioè il 12% della retribuzione stessa). Per i lavoratori a cui spetta l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti, invece, l’integrazione diventerà pari al 30% del 36% della retribuzione (corrispondente al 7% della retribuzione). La durata massima del trattamento non può superare novanta giornate annue di indennità. Il beneficio spetta anche in caso di interruzione o fine anticipata della missione nell’ambito dei rapporti di somministrazione di lavoro. L’Inps dovrà operare sul totale lordo della prestazione la trattenuta contributiva e la ritenuta fiscale, secondo le regole ordinarie stabilite per questo genere di prestazioni. La legge prevede che l’Inps stipuli con gli enti bilaterali “apposite convenzioni per la gestione dei trattamenti e lo scambio di informazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
Nel messaggio in oggetto, si riporta, in allegato, il testo della convenzione stipulata fra Inps ed ente bilaterale, che è stato approvato dal ministero del Lavoro e che è indirizzato a tutte le sedi regionali. Quest’ultime, infatti, sono chiamate a redogere con la massima tempestività le convenzioni valide per l’anno 2009 e, in assenza di variazioni, anche per gli anni successivi. Le sedi, entro 10 giorni dalla stipula delle convenzioni, dovranno attivarsi per predisporre i protocolli tecnici di attuazione e i tracciati per lo scambio telematico delle informazioni.
Roberta Moscioni
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